mercoledì 27 gennaio 2010

Cooperative sociali e sfruttamento dei disabili


COOPERATIVE SOCIALI,
MATERIALE DA FAR GIRARE ,
INTERVENTI,
INIZIATIVE,
LE COOPERATIVE SOCIALI,

INTERVENTO E PROPOSTE
Redatto da Buldrini Samantha , 
IN OGNI CASO FAR GIRARE E STAMPARE LIBERAMENTE!
Definizione e normativa. Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:· la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);· lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).Questa è la definizione che dà l'articolo 1 della Legge 8/11/1991 n° 381, la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti (art. 3) cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario (art. 7).La stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art. 2) e del socio svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni (art.5) stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B. Le cooperative sociali che rispettino la normativa della Legge 381/1991 sono ONLUS di diritto. Sono inoltre sempre considerate ope legis cooperative a mutualità prevalente.Nelle scienze sociali, il termine integrazione indica l'insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo membro di una società.CONCETTO DI CARENZA DI INTEGRAZIONE …. Le situazioni di carenza o mancanza di integrazione sono definite da Durkheim di anomia, fenomeno consistente nel declino che può sfociare nella scomparsa di regole morali generalmente accettate, causato da un mutamento nelle condizioni materiali di esistenza di determinati gruppi sociali cui non corrisponde o non corrisponde in modo esaustivo un cambiamento normativo che le sancisca da un punto di vista culturale…Durkheim include tra le circostanze potenzialmente responsabili del verificarsi di situazioni anomiche i momenti di "effervescenza collettiva", in cui la produzione culturale di una società aumenta di intensità e di problematicità, con fenomeni quali l'emersione di nuove tendenze religiose, nuove "visioni del mondo" che possono sfociare nella formazione di movimenti sociali e politici, esigenze di senso inedite. Questi processi, latori nel breve periodo di situazioni di anomia e conseguente instabilità sociale, possono essere soggetti ad istituzionalizzazione attraverso un processo di generalizzazione, codificazione ed accettazione delle loro istanze, che vengono acquisite dal senso comune e si integrano nelle dinamiche di integrazione sociale descritte in precedenza..PARTICOLARISTICO INTERVENTO SULLE COOPERATIVE SOCIALI !AD OPERA DI BULDRINI SAMANTHA .Mi rifaccio a questa definizione per introdurre il mio prossimo progetto, intervento, ricerca , circa il risultato del lavoro delle cosiddette Cooperative Sociali..Sto attualmente facendo una ricerca sulle cooperative della mia zona (MODENESE), devo dire i problemi che si incontrano non sono pochi e soprattutto , ho riscontrato spesso difficoltà nel raggiungere gli obbiettivi prefissati, non per mancanza di aspetti in termini di efficacia o efficienza, anche se devo dire che non poche difficoltà si stanno riscontrando anche dal punto di vista dell’apparato economico o di quello del raggiungimento delle proprie mete , quindi cooperare?In ogni caso, io credo la difficoltà non stia soltanto nel mantenere questo senso di apparente soluzione per integrare le persone che per qualche motivo sono considerate svantaggiate sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista Psichico.Ritornando il discorso su cui ho formulato la mia ipotesi e di cui ora farò brevemente un riassunto del cambiamento che si può apportare delle modificazioni alle dinamiche delle relazioni che si instaurano nel percorso che queste persone vanno ad intraprendere quando sono inserite , all’inerno delle cooperative stesse.Mi sto riferendo alle cooperative sociali di tipo BDenominate così…Finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti,minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misurealternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 ,n. 354).con la società alcun rapporto di lavoro.Vi è poi, un’ulteriore distinzione da fare all’interno della categoria dei soci lavoratori nellecooperative che svolgono le attività di tipo b); si distinguono infatti, soci lavoratori ordinari e socilavoratori persone svantaggiate, che possono divenire tali compatibilmente con il loro statosoggettivo ma, in ogni caso i lavoratori persone svantaggiate (soci e non) devono costituirealmeno il 30% dei lavoratori delle stesse.Secondo l’art. 11 della legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci anche personegiuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivitàdelle cooperative sociali.CONTINUA…-TRATTO DAL DOCUMENTO DI ANALISI CHE TROVERETE IN ALLEGATO - Per l'appunto , il mio lavoro di indagine E RICERCA si concentra sul particolare , nello scovare fenomeni che in realtà emergono in continuazione all’interno dei centri, ma che sono restano latenti causa la paura dei soggetti di rivendicare propria e giusta Autonomia in quanto persona AVENTE DIRITTI COME TUTTI ..ma di questo me ne occuperò per bene i giorni avvenire .Il particolare trattamento che i lavoratori denominati ^Svantaggiati^, non siano altro che persone comuni che hanno subito ingiusti trattamenti psichiatrici e psicologici , seguiti incessantemente da figure talvolta oppressive di Educatori che molto spesso essendo a conoscenza del particolare trattamento anziché svolgere il proprio lavoro , non fanno altro che aumentare questi fenomeni emergenziali quali una sempre piu’ e marginale crescita della persona che si doveva tutelare?!Con questo non intendo giudicare nessuno, rimango imparziale e avalutativa nei giudizi, ma vorrei solo porre un interrogativo e chiedere pareri circa l’eventualità di inserire altre figure ,fra le quali ad esempio Il Sociologo ed il Mediatore di Conflitti riuscendo insieme ad apportare modifiche agli stati critici che si inseriscono sempre piu in queste cooperative , che nascono si con il buon Itento, ma poi spesso si perdono in queste Problematiche e senza rendersene conto , finiscono per portare gli stesse ad una situazione di complessità gestionale .A mio avviso , per non far si che si raggiunga solo e strategicamente (dati i costi ridotti ), benefici all’attività, bensi , ricordarsi che, se lo copo di tali attività di cooperazione è quello appunto di contribuire a reinserire ed assistere le persone in stato di difficoltà, ridandogli la possibilità di sentirsi persone e non etichettandole solo come un Diverso o Disabile o Debole di mente o Matto etc.. poiché non si farà altro che rendere inarrestabili processi i quali senza ombra di dubbio , non possono che essere positivi, anzi negativi per tutti i dipendenti stessi.!In realtà, io credo ,quali siano gli scopi e le funzioni dichiarate in partenza , sempre diffusa ve n’è una diffusa e pervasiva , quella dell’integrazione Sociale ei membri fra di loro e con la Società stessa, ha un carattere decisamente Sovrafunzionale nel senso che la Società si aspetta, ora, data la continua differenziazione Sociale che queste Cooperative Sociali svolgano il loro compito e che questo sia apunto, quello di sostenere le persone che non rientrano nei parametri considerati normali ?! e che quindi chiunque, purtroppo, ,non rientri in queste categorie, non possa avere piu ritorno ad una Vita Serena come ci si aspetta , appunto dagli obbiettivi preposti !Di certo , per particolari persone come i disabili fisici (che hanno avuto certificato di invalidità fisica per incidente o dalla nascita ) o per i ragazzi afetti dalla sindrome di Down , che deve essere considerata Malattia invece che patologia di INFERIORITà MENTALE COME si ritiene comunemente ; in realtà, per queste persone , dovrebbe esserci , sia la possibilità di essere tutelati ed essere rispettati come persone aventi una logica , intelligenza, , dato che auni di loro persino studiano e vengono spesso derise per il loro aspetto! In ogni caso, per queste persone l’aspetto di tutela e quindi dell’inserimento nel mondo del lavoro è importante , ma non in luoghi di lavoro dove le differenze sono allìordine del giorno, mi spiego.. ho constatato tramite una mia personale indagine, che all’interno di alcune cooperative , non solo vi era differenziazione continua di persoe, situazioni, conflitti ed ingiustizie.Questi fenomeni emergenti sono non già derivari da una mancanza di dialogo tra i lavoratori stessi , e o , incomprensioni che nascono da particolari stati d’animo di lavoratori che sentendosi soffocati e trattati inferiormente dall’educatore che imprime ed impartisce gli ordini , si sentono sempre piu tormentati e ovviamente, tutto questo non fa altro che alimentare il loro stato di rabbia ,mancanza di rispetto, dialogo , collaborazione e fiducia fanno si che essi si sentano sempre piu svantaggiati e che quindi il loro Presunto reinserimento nella Società o omunque tutela sia un ricordo lontano ..mi riferisco in particolare a quele persone che pur consapevoli di essere sani di mente, son stati inseriti come lavoratori svantaggiati per una serie di fattori che consono stati posti in evidenza da subito; io stessa, ho avuto modo di Accertarmi che molte persone hanno , per una serie di inconvenienti quali ad esempio, Stati depressivi, oppure, problemi legati ad un infanzia in cui , spesso , la’individuo riservato di suo , il bambino timtido e chiuso, ad esempio, spesso è definito dagli psicologi , Problematico e quindi assegnarli un Tutor, o nei casi peggiori , iniziare un TRATTAMENTO PSICHIATRICO CON TANTO DI CARTELLE CLINICHE E FARMACI quali possono mettere il bambino in condizioni di crescere SVANTAGGIATO ED ESCLUSO,i SUCCESSIVAMENTE, SIA DALLA VITA SOCIALE (QUINDI IDENTITA SOCIALE ALTERATA) E IDENTITA PERSONALE OVVIAMENTE ALTRETTANTO DISEQUILIBRATA ,per cui questo soggetto è ovvio che , date le dinamiche che entreranno in gioco, sarà difficilmente accettato e compreso dalle persone che gli staranno vicino, per primo dalla famiglia LA QUALE INVECE HA UN RUOLO ESSENZIALE NELLA VITA DI UN INDIVIDUO!.Tutto questo discorso, per insistere sul fatto, che , questo tipo di condizioni non faranno altro che costringere la persona ad inserisi in categorie protette, anche quando , con queste categorie non ha nulla a che vedere e che nemmeno le categorie dovrebbero esistere !Io credo, si debba in un certo senso cercare di ricostruire e /o creare strutture dove per davvero la Cooperazione e la Promozione Sociale siano Obbiettivi da raggiungere ,inoltre credo che il ruolo di Educatore , debba essere continuamente riadattato ed insegnato a cercare di guardare non LO SVOLGIMENTO DI UN COMPITO COME UN AUTOMA DA PARTE DEL LAVORATORE DISAGIATO, MA QUELLO DI MATENERE STABILI LE POSSIBILI DISARMONIE TRA I LAVORATORI STESSI, I LAVORATORI E LA DIREZIONE, I LAVORATORI STESSI, NON COME RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE MA DI RISPETTO E DIALOGO RECIPROCO !Un altro aspetto che ho appurato e su cui ancora non mi sono soffermata ma che ritengo altrettanto decisivo, IL RAPPORTO CHE INTERCORRE TRA IN LAVORATORE CHE SI RENDE AUTONOMO DI PROPRIE DECISIONI E O CHE SI RENDE CONTO DI NOTARE IFFICOLTA NEI RAPPORTI, NON VENGA VISTO COME !IL CLASSICO PROBLEMATICO CHE HA SEMPRE BISOGNO DI AIUTO, MA COME PERSONA COSCIENTE E CHE DUNQUE, ESSENDO TALE , FA RICORSO AL DIRITTO DI ESPORRE CIO CHE NON GLI VA E CIO CHE HA NOTATO CHE GLI SEMPBRA STRANO, QUESTI DEVE ESSERE ASCOLTATO!, Con questo Io credo DI AVERE TERMINATO , POTREI SEMPRE PORTARE MODIFICHE , INNANZI TUTTO ALLEGO A QUESTO DOCUMENTO , UN Po’ DI BUROCRAZIA PER QUANTO RIGUARDA LA FISIOLOGIA DELLE COOPERATIVE ….Un analisi della “struttura Interna e Normativa, della cooperativa Sociale, Aspetti civilisticiLa cooperativa sociale (o ONLUS di diritto) è una forma giuridica adatta alla costituzione diimprese sociali che vogliano perseguire finalità non profit, con una organizzazione d’impresa e incondizioni di economicità della gestione; essa è disciplinata oltre che dalle norme relative allecooperative in generale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delleorganizzazioni non lucrative di utilità sociale”.In base all’art. 1 della legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interessegenerale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso leseguenti attività:a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzateall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, exdegenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti,minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misurealternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 ,n. 354).Esse possono operare nell’uno o nell’altro settore di attività, ma non in entrambi, almeno che le dueattività siano fra loro funzionalmente collegate ed in tal caso è necessario tenere nettamente separatele due gestioni ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa.Tali società vengono iscritte nella sezione corrispondente all’attività che svolgono ed ai sensidell’art. 6 della legge n. 381/1991, nell’ottava sezione dell’Albo Nazionale denominata “Sezionecooperazione sociale” e a far tempo da tale iscrizione nel Registro Prefettizio possono beneficiaredelle specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura (a tal fine non assume invece rilevanzal’iscrizione all’Albo Regionale disciplinato dall’art. 9 della medesima legge necessaria, per poterstipulare convenzioni con gli enti pubblici).Nelle loro compagini sociali è possibile individuare le seguenti tipologie di soci: lavoratori, cheapportano attività lavorativa a fronte di una retribuzione, fruitori, che usufruiscono direttamente odindirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa e finanziatori, non interessati alle prestazionimutualistiche, ma all’eventualità di effettuare un conveniente investimento in denaro (per essi lalegge non prevede alcun requisito, che invece potrebbe essere previsto dallo statuto, ma è opinionediffusa che sia vietata la cumulabilità della posizione di socio ordinario e socio finanziatore).Gli statuti delle cooperative sociali, sia del tipo a), sia del tipo b), possono inoltre prevedere ai sensidell’art. 2 della citata legge, la presenza di soci volontari (il cui numero non può comunque superarela metà del numero complessivo dei soci), che prestino la loro attività gratuitamente per fini disolidarietà ed è quindi vietato remunerare la loro attività sotto qualsiasi forma, non instaurandosicon la società alcun rapporto di lavoro.Vi è poi, un’ulteriore distinzione da fare all’interno della categoria dei soci lavoratori nellecooperative che svolgono le attività di tipo b); si distinguono infatti, soci lavoratori ordinari e socilavoratori persone svantaggiate, che possono divenire tali compatibilmente con il loro statosoggettivo ma, in ogni caso i lavoratori persone svantaggiate (soci e non) devono costituirealmeno il 30% dei lavoratori delle stesse.Secondo l’art. 11 della legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci anche personegiuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivitàdelle cooperative sociali.Aspetti previdenzialiAi fini previdenziali e assistenziali i soci lavoratori ordinari sono equiparati ai lavoratorisubordinati, mentre per i lavoratori persone svantaggiate è previsto che le aliquote complessive ditali contribuzioni obbligatorie, relativamente alle retribuzioni corrisposte, siano ridotte a zero.Aspetti fiscaliA partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (Riformaorganica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3ottobre 2001, n. 366) le disposizioni di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali siapplicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 C.C.), e le cooperative socialisono riconosciute di diritto a mutualità prevalente, semprechè si tratti di cooperative in regola con lestatuizioni della legge n. 381/1991 e, quindi abbiano lo scopo di perseguire l’interesse generaledella comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso le attivitàdel tipo a) o b) sopra esposte.Dunque indipendentemente dal fatto che le cooperative sociali rispettino i requisiti contabili diprevalenza fissati dall’art. 2513 del C.C le stesse continuano ad essere destinatarie delleagevolazioni fiscali di seguito esposte, anche con l’entrata in vigore della riforma del codice,indipendentemente dal raggiungimento di tali parametri, a condizione che introducano nei propristatuti le clausole di cui all’art. 2514 del C.C.:a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferipostali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori inmisura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale,dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozionee lo sviluppo della cooperazione.Relativamente all’imposta sul reddito delle società (IRES), che a decorrere dal 1° gennaio 2004 hasostituito l’imposta sul reddito delle presone giuridiche (IRPEG), diverse sono le agevolazionipreviste per le società cooperative a mutualità prevalente. In particolare, per le cooperative diproduzione e lavoro i redditi conseguiti da tale tipologia di cooperativa sono, ai sensi dell’art. 11 delD.P.R. n. 601/1973, esenti dall’IRES qualora l’ammontare delle retribuzioni effettivamentecorrisposte ai soci, che prestano la loro opera con carattere di continuità nella cooperativa, nonrisulti inferiore al 50% del valore complessivo di tutti gli altri costi, ad esclusione di quelli relativialle materie prime e sussidiarie. L’esenzione è ridotta della metà se l’ammontare delle suddetteretribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi.Inoltre, secondo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 11 citato, le cooperative di produzione elavoro fruiscono, di un’ulteriore agevolazione, consistente nella deducibilità dal reddito d’impresadelle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni (c.d. “ristorni”) finoal limite dei salari correnti aumentati del 20%.Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le cooperative sociali chesvolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dalla baseimponibile è deducibile per intero il costo del lavoro di tali persone.Per le cooperative che svolgono invece la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, taluneregioni, avvalendosi di una potestà loro concessa, con decorrenze differenziate, hanno riconosciutoalle cooperative la spettanza di un’aliquota IRAP ridotta rispetto a quella ordinaria, ovvero laspettanza dell’esenzione dell’imposta stessa.Le società cooperative sociali, in quanto società sono soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto (IVA) e in quanto pongano in essere operazioni rientranti nel campo di applicazione delmedesimo tributo sono soggette agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972.In particolare per le cooperative sociali che svolgono le attività di tipo b), non vi sono specifichedisposizioni in materia di IVA, invece per quelle che svolgono attività di tipo a), le prestazioni daesse rese si possono individuare sia nell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per cui le operazioni relativesi collocano in regime di esenzione, che nel n. 41 – bis della tabella A, parte II, dello stesso, cheprevede che le operazioni siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 4%. Per la correttaapplicazione dell’IVA occorre tener presente che il n. 27- ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 edil n. 41 – bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R., indicano quali beneficiari delle prestazioniivi indicati solo alcuni soggetti svantaggiati, in particolare anziani, inabili, adulti, tossicodipendenti,malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e didevianza. Ne consegue che eventuali prestazioni rese a soggetti diversi da quelli menzionati nongodono del trattamento agevolato di esenzione o di assoggettamento all’aliquota agevolata del 4%,ma sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.Qualora per la stessa prestazione sia prevista sia l’esenzione dell’art. 10, che l’assoggettamento adimposta all’aliquota agevolata di cui al n. 41 – bis tab. A/II, vale il principio della libertà di sceltadel regime fiscale di maggior favore, ma tale scelta deve riguardare tutte le operazioni che ilsoggetto svolge nell’anno solare.Con l’inserimento dell’art. 27 – bis alla Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, operatodall’art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997, è prevista inoltre l’esenzione da bollo per <>, ad eccezione dell’imposta di bollo, che rimanedovuta per i registri e i libri sociali; le cooperative sociali, infatti sono esenti dalle tasse sulleconcessioni governative, in base all’art. 18 del D.Lgs. 460/1997 che ha inserito l’art. 13 – bis alD.P.R. n. 641/1972.Con riferimento agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, l’art. 22 del D.Lgs. n. 460/1997 haintrodotto l’art. 11 – bis della tariffa, parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevedendol’assoggettamento all’imposta di registro nelle misura fissa di euro 129,11.Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 381/1991, le cooperative sociali godono infine della riduzione adun quarto delle imposta catastale ed ipotecaria, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.